Prorogate ancora le esenzioni ticket per reddito
Home
Redazione - redazione@ovadaonline.net  
27 Marzo 2013
ore
00:00 Logo Newsguard

Prorogate ancora le esenzioni ticket per reddito

La validità delle esenzioni con codice E01,E03,E04 è stata prorogata al 31 marzo 2014. Sono da rinnovare solo le esenzioni con codice E02 rilasciate ai disoccupati

La validità delle esenzioni con codice E01,E03,E04 è stata prorogata al 31 marzo 2014. Sono da rinnovare solo le esenzioni con codice E02 rilasciate ai disoccupati

PROVINCIA – Come già avvenuto lo scorso anno è stata prorogata fino al 31 marzo 2014 la validità delle esenzioni dalla compartecipazione alla spesa sanitaria rilasciate in base al reddito con codice E01, E03, E04 che erano in scadenza il prossimo 31 marzo. I tre codici identificano le esenzioni rilasciate ai cittadini con meno di 6 anni e più di 65 con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (E01), ai titolari di assegno sociale (E03) ed ai titolari di pensione al minimo con più di 60 anni ed un reddito inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (E04). Rimangono escluse dal provvedimento di proroga solo le esenzioni con il codice E02 rilasciate alle persone titolari (o a carico di altro soggetto titolare) della condizione di disoccupazione con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico. Questi ultimi, considerata l’estrema variabilità della condizione di disoccupazione, sono i soli che dovranno recarsi agli sportelli del distretto di residenza per l’eventuale rinnovo del certificato. La Regione Piemonte ha disposto la proroga della validità dei vecchi certificati per evitare disagi all’utenza, di conseguenza la data di scadenza riportata sulle esenzioni E01, E03, E04 in vigore deve intendersi 31 marzo 2014 e il certificato quindi non sarà riemesso.

L’Azienda Sanitaria della provincia di Alessandria nel richiamare la responsabilità dei cittadini al corretto utilizzo dell’esenzione per reddito, ricorda l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Asl ogni variazione che comporti il superamento del limite di reddito previsto per il diritto all’esenzione. Eventuali abusi nell’utilizzo del certificato di esenzione in assenza dei requisiti prescritti dalla legge comportano infatti la responsabilità penale ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000. Maggiori informazioni si possono ottenere visitando il sito www.aslal.it o chiamando i numeri verdi dell’Asl 800.200330 – 800.234960.

Codici di esenzione dal ticket per reddito attribuiti alle seguenti categorie di persone:
E01: soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro;
E02: soggetti titolari (o a carico di altro soggetto titolare) della condizione di disoccupazione con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;
E03: soggetti titolari (o a carico di altro soggetto titolare) di assegno (ex pensione) sociale;
E04: soggetti titolari (o a carico di altro soggetto titolare) di pensione al minimo con più di 60 anni e reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

Per “nucleo familiare” deve intendersi quello rilevante a fini fiscali (e non anagrafici), costituito dall’interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari a carico. E’ assolutamente irrilevante il fatto che i diversi componenti convivano. Per “familiari a carico” si intendono i familiari non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari per i quali l’interessato gode di detrazioni fiscali (in quanto titolari di un reddito inferiore a 2.840,51 euro).

Articoli correlati
Leggi l'ultima edizione