Assicurazione Inail e infortuni domestici
Gli infortuni domestici sono coperti dallassicurazione Inail che tutela anche il lavoro svolto per le cure della propria famiglia e dellambiente in cui si dimora
Gli infortuni domestici sono coperti dallassicurazione Inail che tutela anche il lavoro svolto per le cure della propria famiglia e dellambiente in cui si dimora
ECONOMIA E LAVORO – Gli infortuni domestici sono coperti dall’assicurazione Inail che tutela anche il lavoro svolto per le cure della propria famiglia e dell’ambiente in cui si dimora. È obbligato ad assicurarsi (per la prima volta recandosi in posta per richiedere il bollettino postale Td 451 relativo al c/c 30621049 intestato a Inail Assicurazione infortuni domestici poi dall’anno successivo sarà recapitato a casa) colui che: ha un’età compresa tra i 18 e i 65 anni compiuti, svolge il lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa, non è legato da vincoli di subordinazione e presta lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo.
In base ai requisiti assicurativi appena indicati si devono assicurare:
- gli studenti anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano dell’ambiente in cui abitano,
- tutti coloro che, avendo già compiuto 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio ragazzi e ragazze in attesa di prima occupazione),
- i titolari di pensione che non hanno superato i 65 anni,
- i lavoratori in mobilità,
- i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione,
- i lavoratori in cassa integrazione guadagni,
- le persone che svolgono un’attività lavorativa che non copre l’intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato), in questo caso, l’assicurazione ricoprire solo i periodi in cui non è svolta attività lavorativa. Il premio assicurativo non è frazionabile e la quota va versata per intero, anche se la copertura assicurativa è valida solo nei periodi in cui non è svolta altra attività lavorativa.
- colui che ha meno di 18 anni o più di 65,
- il lavoratore socialmente utile (Lsu),
- il titolare di una borsa lavoro,
- chi è iscritto a un corso di formazione e/o tirocinio,
- il lavoratore part-time,
- il religioso.
L’ambito domestico coincide con l’abitazione e le relative pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi) dove risiede il nucleo familiare dell’assicurato. Se l’immobile fa parte di un condominio anche le parti comuni (androne, scale, terrazzi etc.) sono considerati ambito domestico. Rientrano anche tra i luoghi tutelati le residenze temporanee scelte per le vacanze, a condizione che si trovino nel territorio italiano. Non è tutelato l’infortunio in itinere.
Si ha diritto alle prestazioni economiche se l’inabilità permanente riconosciuta è pari o superiore al 27% o se l’infortunio ha avuto come conseguenza la morte. Non è previsto il principio di automaticità delle prestazioni. Solo il pagamento del premio da parte della persona in possesso dei requisiti assicurativi o la presentazione dell’autocertificazione per l’esonero dal pagamento per limiti di reddito danno diritto alle prestazioni economiche. Non sono indennizzati gli infortuni avvenuti in ambiente domestico se conseguenti a un rischio estraneo al lavoro domestico.
Quando si verifica un’incidente è necessario rivolgersi a un ospedale o al proprio medico di famiglia per le cure e le prestazioni, al momento della visita l’infortunato, o chi lo accompagna, deve precisare che si tratta di infortunio in ambito domestico. A guarigione avvenuta, l’interessato stesso deve presentare all’Inail domanda per la liquidazione della rendita se:
- il medico ritiene che dall’infortunio sia derivata un’invalidità permanente pari o superiore al 27% per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007;
- l’interessato è in regola con il pagamento del premio annuo (o ha presentato l’autocertificazione perché in possesso dei requisiti reddituali di esonero dal pagamento);
- l’interessato possiede i requisiti di assicurabilità (età, esclusività del lavoro domestico, assenza di vincolo di subordinazione, svolgimento gratuito dell’attività) anche al momento dell’infortunio.
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