I lavoratori all’estero e il modello 730
Le persone italiane che attualmente lavorano allestero dove devono presentare la domanda? In Italia o nello stato in cui lavorano?
Le persone italiane che attualmente lavorano allestero dove devono presentare la domanda? In Italia o nello stato in cui lavorano?
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sono iscritte come residenza all’anagrafe del proprio Comune;
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hanno in Italia il domicilio, inteso come centro dei propri interessi nel senso più largo, come gli affari e i legami familiari;
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hanno la dimora abituale in Italia,
in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, in presenza anche di una sola di queste tre situazioni, la persona è considerata come residente in Italia. Solo se tutte e tre le situazioni non si verificano, la persona viene considerata come non residente in Italia.
L’Agenzia delle Entrate (Risoluzione 7.8.2008, n. 351/E) ha tenuto a precisare che la persona con legami familiari e interessi patrimoniali e sociali in Italia è da ritenersi obbligato fiscalmente nei confronti dell’Amministrazione Tributaria Italiana, indipendentemente dalla presenza fisica in Italia e dal fatto che svolga un lavoro prevalentemente all’estero, e in alcuni casi anche in presenza di iscrizione all’AIRE (ordinanza Corte di Cassazione 1.10.2018, n. 23690). Detto ciò l’art. 3 del TUIR dispone che l’Irpef è dovuta da tutte le persone residenti in Italia a prescindere dal luogo di produzione del reddito, mentre per le persone non residenti l’imposta è dovuta solo per i redditi prodotti in Italia. Questa disposizione deve essere considerata tenendo conto delle Convenzioni contro le doppie impostazioni che l’Italia ha stipulato con i singoli Stati esteri per evitare di pagare due volte le imposte sugli stessi redditi. Bisogna tenere presente che le Convenzioni non sono tutte uguali e si differenziano soprattutto per la natura dei redditi, che possono avere tassazioni diverse.
Per questo motivo possiamo affermare in termini generali che chi produce reddito all’estero ed è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia, dall’imposta Irpef totale, determinata dal cumulo dei redditi italiani ed esteri, deve detrarre le imposta già pagate all’estero.
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